1. Il convegno viene organizzato nell’ambito di una convenzione in vigore tra il Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.), l’Università degli Studi di Milano e altre primarie università e istituti di ricerca e di conservazione europei ed extra-europei. Più in particolare, la convenzione sottoscritta a Parigi il 1° febbraio 2006, tra il C.N.R.S., l’Università di Parigi-Sud 11, l’Università di Poitiers, la Freie Universität di Berlino, l’Università Rey Juan Carlos di Madrid, l’Università di Burgos, l’Università Hassan II di Casablanca, il Musée d’Art Africain di Dakar, l’Università di Ginevra, l’Università di Tunisi El Manar e l’Universita degli Studi di Milano, ha istituito un Gruppo internazionale di ricerca sul diritto del patrimonio culturale (GDRI - Droit du patrimoine culturel et droit de l’art), che sta portando a termine la realizzazione di un Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel.
In tale contesto si è deciso di organizzare l’incontro in questione che è parso in particolare sintonia con la vocazione della città di Milano, con la sua tradizione di centro culturale e commerciale di primaria importanza e con la posizione di eccellenza che sta occupando nell’ambito del mercato dell’arte europeo.
2. La proliferazione di norme sia interne che internazionali relative alla protezione dei beni culturali è un fenomeno piuttosto recente che impone una particolare considerazione agli specialisti della materia. Il convegno mira a riportare l’attenzione sul ruolo di regole che - benché spesso prive della forza coercitiva propria delle norme giuridiche vere e proprie - rivestono in realtà una funzione sempre più rilevante.
Ci si riferisce a quelle norme etiche e/o deontologiche che hanno ormai assunto un ruolo non più trascurabile sul piano della indicazione delle regole di comportamento rivolte ai soggetti attivi nella protezione del patrimonio culturale, nonché ai principali protagonisti del mercato dell’arte e degli scambi internazionali di beni culturali. E’ proprio a strumenti quali codici di condotta e regole deontologiche ormai frequentemente predisposte da organizzazioni internazionali, istituzioni, enti pubblici e privati, federazioni internazionali e nazionali che si vuole riservare un’attenzione particolare per offrire un quadro sufficientemente completo degli interessi in gioco e dei quali tali strumenti si fanno portatori.
I temi che vengono affrontati sono principalmente il rapporto tra codici di condotta, musei e professionisti della cultura, quello tra codici di condotta e politiche delle istituzioni e quello tra codici di condotta e mercato dell’arte. Tali temi vengono analizzati sotto diversi profili, quali la gestione delle collezioni museali e degli archivi, i codici di condotta e i professionisti dell’arte e della cultura, le politiche di acquisizione di beni culturali, i prestiti e le esposizioni temporanee, la restituzione e il ritorno di beni culturali, i codici di condotta, il mercato dell’arte e il commercio internazionale.
3. Proprio alla luce dei contenuti dei codici di condotta presi in esame un’attenzione particolare merita il tema della soluzione delle controversie in materia di beni culturali. Da tale punto di vista verrà posta in risalto l’opportunità della scelta dell’arbitrato quale strumento particolarmente idoneo alla soluzione di tali controversie. Con specifico riguardo alle acquisizioni da parte dei musei pubblici e privati e alla valutazione relativa alla illecita provenienza dei beni, tale scelta può rivelarsi particolarmente felice in considerazione della maggiore flessibilità comunemente attribuita all’organo arbitrale anche nell’ipotesi in cui si tratti di un arbitrato inquadrabile, almeno nella tradizione italiana, tra quelli rituali di diritto.
Nell’ambito di tale flessibilità dovrebbe senza dubbio rientrare una maggiore sensibilità per tutti quegli elementi, anche di fatto, che presentano una connessione con la fattispecie e che possano contribuire ad orientare la decisione della controversia. Il che è forse sufficiente a spiegare il favore per una soluzione di tal genere manifestato anche da prestigiose istituzioni internazionali indipendenti quali l’International Law Association, nonché da organizzazioni internazionali quali la Corte Permanente di Arbitrato che ha sollecitato il ricorso all’arbitrato e ad altri mezzi alternativi di soluzione delle controversie in materia anche mediante la promozione di seminari dedicati a questo tema. L’utilizzo di tali strumenti non è, in effetti, molto frequente nei casi di controversie relative a beni culturali per una serie di ragioni, tra le quali lo stato di tensione tra le parti che generalmente si accompagna a tali controversie o lo scarso esplicito richiamo a tali strumenti da parte delle principali convenzioni internazionali applicabili. Va peraltro segnalato che - per quanto riguarda il contenzioso tra Stati - proprio la Corte Permanente di Arbitrato ha recentemente deciso alla luce delle norme internazionali applicabili una controversia in materia di beni culturali tra Eritrea ed Etiopia relativa alla distruzione della stele di Matara da parte delle truppe etiopiche durante il periodo di occupazione nel maggio del 2000.
4. Analogamente a quanto suole verificarsi negli arbitrati commerciali internazionali con riferimento alla presa in considerazione, accanto alle norme di legge ritenute applicabili alla controversia, anche delle c.d. “regole oggettive del commercio internazionale” (lex mercatoria), sotto questo profilo l’organo arbitrale potrà giovarsi di quei corpi di direttive, linee-guida, codici ecc. che, pur senza rivestire il carattere di testi normativi in senso proprio, promanano da organizzazioni internazionali, enti, istituzioni o associazioni professionali di rilievo internazionale tale da non potersi ragionevolmente ritenere sconosciuti non solo ai “consociati” ma, più in generale, almeno agli operatori professionali del settore. Gli ambiti di produzione di tali codici sono dunque disparati: dall’UNESCO, all’ICOM, alla CINOA (Confédération internationale des négociants en œuvres d’art) all’AAM (American Associaiton of Museums), all’AAMD (Association of Art Museum Directors), l’EAA (European Association of Archaeologists), all’ICA (International Council on Archives).
Accanto alle Guidelines dell’American Association of Museums (AAM) - che ha prodotto tre codici di rilievo Code of Ethics for Museums, 2000, Guidelines on Exhibiting Borrowed Objects, 2000 et Guidelines concerning the Unlawful Appropriation of Objects during the Nazi Era, 1999, emendate nel 2001 - nonché dell’Association of Art Museum Directors (AAMD) che ha adottato le Guidelines on Loans of Antiquities and Ancient Art nel 2006, è opportuno almeno ricordare l’attività dell’International Council of Museums (ICOM), organizzazione non-governativa di musei e di operatori museali e, in tale ambito, l’adozione del Code of Professional Ethics emendato in data 8 ottobre 2004, contenente i principi ai quali dovrebbero ispirarsi tutti gli operatori del settore in particolare al fine di evitare le acquisizioni di beni e materiali di provenienza illecita o dubbia.
5. E’ il caso di aggiungere che la garanzia della trasparenza delle transazioni riguardanti le opere d’arte e i beni culturali più in generale non può non dipendere anche dal rispetto di regole quali quelle alle quali si è fatto cenno.
A tale riguardo si potrebbe parlare di un vero e proprio effetto diretto a proposito cioè di quell’aspetto proprio e tipico di queste norme, che consiste nelle conseguenze negative che dovrà subire il soggetto interessato nell’ipotesi di grave inosservanza delle norme medesime in tutti quei casi in cui il codice di condotta, ovvero lo statuto dell’associazione o istituzione in questione, prevedono sanzioni che comportino – come nei casi più gravi – la perdita della qualità di consociato alla categoria interessata. In sostanza tale effetto dovrebbe verificarsi quanto meno nell’ipotesi in cui i codici di condotta contenenti le norme deontologiche in questione debbano essere osservate e applicate in modo puntuale da parte degli associati e degli organi ai quali essi appartengono. Ad esso si dovrà aggiungere un effetto indiretto che si verificherà nei casi in cui le norme in questione siano oggetto di un richiamo da parte di altre norme, ovvero qualora il rispetto delle norme medesime venga preso in considerazione quale elemento fattuale al fine di valutare il comportamento dei soggetti interessati.
Le regole deontologiche in questione costituiscono – per definizione – l’espressione degli interessi che esse rappresentano e non sono, conseguentemente, neutre né necessariamente concepite per tutelare un interesse di carattere generale. E’ dunque possibile che gli ambienti professionali interessati le cui associazioni o federazioni abbiano adottato dei codici di condotta, si trovino ad esprimere prese di posizione del tutto diverse tra loro, in piena coerenza con i rispettivi interessi rappresentati. Ciò può verificarsi anche in occasione di controversie sottoposte all’autorità giudiziaria, specie nell’ambito di sistemi giudiziari che consentono ai terzi titolari di un interesse astrattamente tutelabile, di intervenire nel processo. Nell’ambito del celebre caso United States v. Schultz del 2003, ad esempio, relativo all’azione giudiziaria proposta dallo Stato federale nei confronti di un noto antiquario di Manhattan riguardante la valutazione del suo comportamento in occasione dell’importazione negli Stati Uniti di oggetti di interesse archeologico e l’applicazione della legge federale speciale (National Stolen Property Act), alla Corte d’appello venivano presentate tre memorie a titolo di amicus curiae, una memoria a sostegno del convenuto da parte di alcune associazioni private (National Association of Dealers in Ancient Art, International Association of Professional Numismatists, Art Dealers Association of America, Antique Tribal Art Dealers Association, etc.), e una memoria a sostegno dell domande svolta dallo Stato da parte di altre associazioni (Archaeological Institute of America, Society for American Archaeology, Society for Historical Archaeology, United States Committee for the International Council on Monuments and Sites).
Si potrà considerare, dunque, anche l’ipotesi di contrasto tra codici di condotta, ponendosi il problema di determinare i criteri volti a scegliere l’interesse più degno di essere protetto tra quelli in conflitto. Anche questo aspetto dovrà essere valutato al fine di stabilire con più precisione il ruolo che tali norme di condotta possono rivestire in quanto strumenti di regolamentazione del mercato dell’arte e della protezione del patrimonio culturale.

Manlio Frigo
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